INFORMAZIONI SANTUARIO MONTE SACRO DI NOVI VELIA

FRAZIONE MONTE SACRO

INFORMAZIONI E CONTATTI  UFFICO DI POLIZIA MUNICIPALE 

AGENTE GIULIO DE LISA (CELL 329 7325684)

AGENTE MARIA ANTONIETTA ORLOTTI (CELL.320 0815927) 

ATTIVO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MUNITI DI APPOSITO CONTRASSEGNO NEI GIORNI DI DOMENICA E FESTIVI DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.30 (ULTIMA DISCESA) PREVIA PRENOTAZIONE AL SERVIZO MISERICORDIA AL NUMERO 347 9933814 (Signor Di Spirito M.)

 

ORIDNANZA SINDACALE 5 DEL 13/05/2024 - OBBLIGO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE INCOLTE FINALIZZATA ALLA TUTELA DELLA SALUTE DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA E DEL DECORO URBANO

La categoria

13/05/2024

IL SINDACO

 

Premesso

che nel periodo primaverile e nell’imminenza della stagione estiva, in maniera ricorrente pervengono segnalazioni da parte dei cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di aree edificabili e non, di proprietà privata, posti sia all’interno che all’esterno del Centro Abitato;

che nel territorio comunale esistono diversi terreni, aree e spazi di proprietà privata in stato di abbandono o verso i quali i proprietari omettono di effettuare i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta e vegetazione spontanea od anche di siepi e rami che si protendono oltre il limite di proprietà, occultando o rendendo poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringendo la carreggiata stradale e la fruibilità dei marciapiedi;

che nel territorio comunale vi sono altresì terreni, aree verdi, lotti inedificati, giardini privati, lasciati in completo stato di abbandono o di incuria, molti dei quali privi di recinzione, che evidenziano effettivo degrado, divenuti nel contempo ricettacolo di materiali di risulta, rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi, insetti e animali di ogni genere, e che di fatto costituiscono anche pericolo di innesco di incendi;

Considerato che le predette situazioni, oltre a deturpare l’ambiente, costituiscono pericolo per la pubblica incolumità per incendi che possono svilupparsi in queste aree incolte o abbandonate, spesso intestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

Considerato, altresì, che tali circostanze oltre ad essere pericolose per la pubblica incolumità e lesive per il pubblico decoro, possono rappresentare pericolo per la salute pubblica, fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali di ogni specie;

Rilevato che la negligenza dei proprietari e conduttori delle aree incolte che non eseguono tempestivamente la corretta manutenzione dei terreni di proprietà, provvedendo al taglio delle siepi e dei rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, non consente la regolare fruizione della viabilità pubblica, impedendo, tra l’altro, la corretta visibilità della segnaletica stradale e il transito dei pedoni;

Ritenuto, pertanto, che sussistono motivi igienico-sanitari, di degrado ambientale e di pubblica incolumità che rendono necessario, contingibile ed urgente il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa costituire causa di pericolo;

Ravvisata, quindi, l’opportunità di intervenire immediatamente con apposito provvedimento ingente e necessario a tutela della salute e de1l’inco1umità privata, pubblica e ambientale.

Visto il D. Lgs. n. 112/98;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.);

Visto il D. Lgs. n. 139/2006 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 152J2006 e ss.mm. e ii. recante “Norme in materia ambientale”; Visto il D. Lgs. 205/2010 e ss.mm e ii.;

Visto il Dlgs 285/1992 ”Codice della Strada” 30 aprile 1992 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;

Visti gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

Visto lo Statuto del1’Ente;

Visto l’art. 50, comma 5, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. il quale prevede “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione al1’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o   degrado   del   territorio,  che dell’ambiente  e   del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, . . .”

Visto l’art. 7 delle Legge 241/1990 e s.m.i. il quale prevede che per i provvedimenti caratterizzati da ragione di celerità del procedimento, individuabile nella fattispecie dalla necessità di garantire la tutela dell’igiene pubblica e dell’ambiente, possa omettersi la comunicazione di avvio del procedimento nelle modalità previste dall’art. 8 della citata Legge 241/1990;

Per le motivazioni espresse in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ORDINA

ART. 1 Obblighi e divieti

E' fatto obbligo, con effetto immediato, ai proprietari e/o conduttori di aree incolte o abbandonate ricadenti in zone arborate o cespugliate, in zone prettamente agricole, in terreni in genere non edificati; ai proprietari di aree verdi incolte, abbandonate od aree artigianali, industriali, ecc., dismesse; ai responsabili di cantieri edili attivi, ove le condizioni dei luoghi lo richiedano; ai proprietari di villette e agli amministratori di stabili con annesse aree a verde, parco, giardino, orto, ecc., in precario stato di manutenzione, di procedere a propria cura e spese, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, alla ripulitura di tali terreni da sterpaglie, frasche, cespugli, erbe infestanti, arbusti e residui di coltivazione; al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale; allo sgombero da detriti, immondizie, materiali putrescibili, da rifiuti di ogni genere e quant'a1tro possa essere veicolo di incendio.

I giardini e gli spazi verdi dovranno essere mantenuti in stato di pulizia costante e decoro per l’abitato, evitando il crescere indiscriminato di erbe, mentre le siepi e gli alberi dovranno essere regolarmente potati e manutenute, al fine di non invadere le aree circostanti la proprietà.

Le aree di proprietà dovranno essere pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare rifugio ad animali che siano, potenziali veicoli di malattie o comunque inconvenienti dal punto di vista igienico sanitario, nonché dal possibile rischio di propagazione di incendi.

E' fatto obbligo, inoltre, di controllare costantemente lo stato di gestione e conduzione delle

aree e degli immobili oggetto della presente disposizione;

E’ vietato, altresì, di lasciare in deposito sui terreni materiali o  residui  di  carcasse  di macchine e materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura  del terreno stesso e tali che possano  diffondersi  in superficie od  infiltrarsi  nel sottosuolo  provocando  inquinamento  momentaneo  o duraturo;  di lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi  natura,  ammucchiato  od  affastellato  tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell’uomo quale ratti, cani o gatti randagi ed altri.

ART. 2 Estensione degli obblighi

Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art 1 e le modalità di cui all'art. 2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso  esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari), purché si provveda, nell’una e nell'altra eventualità, e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente detta circostanza l'Ufficio Tecnico Comunale (Servizio Ambiente), fatta salva, in caso di inadempienza e di tale mancata preventiva comunicazione, l’applicazione individuale delle relative sanzioni ed implicazioni penali di cui al successivo art. 5. Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari o ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

ART. 3 Procedimento amministrativo

A1 fine di consentire un razionale ed efficace controllo territoriale da parte degli Organi preposti a ciò (anche in relazione alle responsabilità imputabili in caso di incendi), i Soggetti obbligati agli adempimenti di cui a1l'art 1 che abbiano provveduto alla loro esecuzione entro il termine indicato sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco, per il tramite de11’Ufficio Tecnico Comunale (Servizio Ambiente), preferibilmente nel corso dei 7 giorni successivi a tale termine.

Nel caso, prevedibile, della materiale impossibilità di sottoporre a verifica tutti i luoghi oggetto delle predette diffide, la mancata comunicazione di cui sopra - in quanto formalizzata alla loro verifica selettiva e mirata - costituirà titolo per la constatazione d’ufficio de11’inottemperanza alla presente ordinanza, con le relative sanzioni di cui al successivo art. 4.

ART. 4 Sanzioni

In caso di inosservanza delle disposizioni impartite con la presente ordinanza, al trasgressore sarà elevata sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, a seconda dell’estensione dell’area e la gravità della situazione, a cui vanno sommate le spese di notifica. Conseguentemente nel caso in cui non si effettui il ripristino si procederà d’ufficio all’esecuzione dei lavori, con conseguente addebito delle spese.

ART. 5 Responsabilità civile e penale

Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del C.P.

ART. 6 Organi incaricati de11’esecuzione

Il Comando di Polizia Municipale, gli Ufficiali e gli agenti di Pubblica Sicurezza e di Polizia

Giudiziaria sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza; il Comando di P.M., in particolare, è incaricato di provvedere alla convalida degli accertamenti all'uopo effettuati nonché all'applicazione delle relative sanzioni e procedure connesse, entro i termini previsti dell'art. 14 della Legge 689/81.

ART. 7 Pubblicizzazione

Alla presente ordinanza, è data esecutività mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio on line del Comune. Alla stessa sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione su tutto il territorio comunale; oltre ad essere inserita sulla home page del sito istituzionale informatico del Comune.

RICORDA CHE

ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne o nelle zone urbane o periferiche;

che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l’incolumità pubblica é tenuto a dame comunicazione immediata ad una delle seguenti Autorità:

Vigili del Fuoco (Tel. 115);

Arma Carabinieri (Tel. 112);

Carabinieri Stazione di Vallo della Lucania;

Carabinieri Parco Stazione di Vallo della Lucania;

Polizia di Stato (Tel. 113);

Questura di Salerno;

Guardia di Finanza (Tel. 117);

Polizia Municipale di Novi Velia

DISPONE

che la presente ordinanza abbia decorrenza immediata.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Campania entro il termine di 60 giorni o in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione a11’Albo Pretorio.

Dalla sede municipale, 13/05/2024

Il Sindaco

F.TO (dott. Adriano De Vita)

indietro

torna all'inizio del contenuto